Le persone giuridiche possono esercitare l’attività in qualità di organismi di valutazione del rischio, organismi designati o periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l’esigenza di indipendenza.
Art. 15w – Persone giuridiche
Art. 15w
Persone giuridiche
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 15w Persone giuridiche Le persone giuridiche possono esercitare l’attività in qualità di organismi di valutazione del rischio, organismi designati o periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l’esigenza di indipendenza. Capitolo 1b: Organismi di cont
- SR-Nummer
- SR 742.141.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.11.1983
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale