Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile un esercizio ferroviario sicuro e affidabile.
Per le applicazioni telematiche le disposizioni di questa sezione valgono soltanto nella misura in cui tali applicazioni hanno un rapporto diretto con la sicurezza e l’affidabilità dell’esercizio ferroviario.
Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche possono essere parti sia dell’infrastruttura che dei veicoli. Le caratteristiche, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti di sicurezza e applicazioni telematiche devono essere coordinati fra di loro.245
Per garantire la sicurezza delle ferrovie o per raggiungere altri obiettivi di ordine superiore, l’UFT può decidere:
quali tratte e quali veicoli devono essere dotati di quale tipo di impianti di sicurezza e di applicazioni telematiche;
in che misura gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere compatibili con altri impianti o applicazioni e con i veicoli.246