Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell’impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/79832 e nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/76233 nonché contenere i dati secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/76334.35
Qualora intenda modificare l’esercizio o l’infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio del certificato di sicurezza, l’impresa di trasporto ferroviario deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo.
L’UFT informa l’impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.36
L’UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.37