Chi si candida per seguire una formazione di capomovimento della categoria B deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica presso uno psicologo di fiducia.
Lo psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza in oggetto.
Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati.
La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici.
Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni.
Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte.
Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione:
non ha concluso la formazione; oppure
svolge l’attività soggetta all’obbligo di certificato.
Lo psicologo di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri.
L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici.