I gestori dell’infrastruttura devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.
Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura è descritto nell’allegato 2.
L’importo della partecipazione dei gestori dell’infrastruttura dipende dalla lunghezza della loro rete ferroviaria e dal rischio relativo ai loro impianti ferroviari. L’importo è adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.
Le prestazioni di mantenimento fornite dai gestori dell’infrastruttura, in particolare quelle fornite dalla difesa dell’impresa, sono prese in debita considerazione.