Se la liquidazione è domandata dalla maggioranza delle somme rappresentate, oppure, nel caso di ritardo di un anno, da singoli portatori di titoli, il Tribunale federale fissa alla impresa un termine fino a sei mesi al più, entro il quale essa deve soddisfare i creditori, avvertendola che in caso contrario, allo spirare di quel termine, sarà ordinata la liquidazione e posto all’incanto il pegno.
Se vi sono motivi sufficienti, il Tribunale federale può prorogare questo termine, ma una volta sola e non per più di sei mesi.