Un’impresa privata, che in virtù d’una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta.
Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell’ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell’interesse, il condono d’interessi, la conversione d’un saggio d’interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell’esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito.
Non può essere imposto ai creditori l’obbligo di nuove prestazioni.
L’oggetto del concordato può anche essere la conversione d’azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto.