Il Tribunale federale omologa il concordato accettato:
quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L’impresa può essere dispensata dall’obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori;
quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell’equità e del grado avuto sin qui dai crediti;
quando l’impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori.