Ai sensi della presente legge si intende per:
traffico a carro completo isolato (TCCI): il trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in gruppi di carri con almeno un movimento di manovra nel traffico interno, d’importazione e d’esportazione;
traffico combinato (TC): il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi e strutture amovibili, purché il trasbordo fra il trasporto su strada o il trasporto sul Reno e il trasporto per ferrovia avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da impianti e attrezzature speciali;
impianti di trasbordo e di carico:
binari di raccordo: i binari, compresi i relativi impianti, che allacciano un edificio o un’area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie,
impianti di trasbordo TC: gli impianti e le attrezzature di trasbordo fissi, compresi i veicoli utilizzati per il trasbordo di contenitori da un vettore all’altro,
impianti di carico e scarico:
gli impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, comprese le gru e altre attrezzature di trasbordo;
dispositivi di raccordo: installazioni che servono a raccordare un binario di raccordo all’infrastruttura ferroviaria, quali scambi di raccordo, scambi di protezione, apparecchi di sviamento, impianti delle linee di contatto, per la corrente di trazione e per la messa a terra, nonché i segnali, compreso il loro collegamento all’impianto di sicurezza.