L’organo di controllo delle funi stende un rapporto che contiene i risultati degli esami; nel rapporto devono essere riportate anche eventuali incertezze di misurazione. Il rapporto deve contenere raccomandazioni, con le rispettive misure e scadenze, formulate sulla base dei risultati; in particolare, devono essere stabiliti i termini per l’esame successivo.
L’organo di controllo delle funi invia il rapporto d’esame all’autorità competente.
Le autorità competenti aggiornano, all’occorrenza d’intesa con gli organi di controllo delle funi, la direttiva sui requisiti per i rapporti d’esame delle funi8.