Le persone che partecipano alla fabbricazione, all’immagazzinamento, al trasporto e al montaggio delle funi devono fornire all’impresa di trasporto a fune tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza. L’impresa di trasporto a fune deve conservare le informazioni.
In analogia all’articolo 50 OIFT, l’impresa di trasporto a fune tiene registrazioni sulle funi e le giunzioni. Tali registrazioni devono essere riunite e sempre a disposizione.
Le registrazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:
i dati tecnici della fune, segnatamente le indicazioni del fabbricante;
le registrazioni:
di cui al capoverso 1, concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante la fabbricazione, l’immagazzinamento, il trasporto, la messa in tensione e il montaggio,
concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante l’esercizio, i controlli delle funi e la manutenzione, incluse le ispezioni;
i lavori effettuati sulle funi e sulle giunzioni;
le dichiarazioni e gli attestati in relazione a funi nuove montate;
le dichiarazioni e i rapporti di cui all’articolo 15;
le segnalazioni di cui all’articolo 33.
Le autorità competenti devono poter consultare le registrazioni nell’ambito della loro attività di sorveglianza.