Nel traffico concessionario l’impresa risponde del danno immediato quale i costi per vitto e alloggio quando, a causa di un’inosservanza dell’orario, il viaggiatore perde l’ultima coincidenza prevista dall’orario o non raggiunge la destinazione del viaggio prevista.
L’impresa è liberata da questa responsabilità se prova che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
Sono escluse ulteriori pretese di risarcimento per danni dovuti al ritardo.