(art. 52 LTV)
Le imprese devono informare l’UFT sul loro esercizio per consentire all’UFT di svolgere i suoi compiti. Devono allestire la documentazione finanziaria e statistica secondo le istruzioni dell’UFT e presentarla a quest’ultimo.
Le imprese devono lasciar viaggiare sui loro veicoli, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, i collaboratori dell’UFT per scopi di servizio e concedere loro l’accesso a impianti, installazioni e veicoli.
Le imprese permettono lo svolgimento di controlli intesi a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Nell’ambito di questi controlli, le persone autorizzate possono in particolare:
verificare i libri contabili e altri documenti aziendali dell’impresa;
procurarsi in loco copie o estratti dei libri contabili e dei documenti.
Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere annunciate immediatamente all’UFT e alla clientela interessata.
Per il resto, si applica l’ordinanza del 28 giugno 200068 concernente le inchieste sugli infortuni.