Nella presente ordinanza s’intende per:
traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all’interno di una regione, compreso il collegamento generale tra località secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un’impresa;
settore: le seguenti offerte dello stesso genere di un’impresa:
la totalità delle linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni,
l’infrastruttura ferroviaria,
le linee del traffico regionale viaggiatori ordinate unicamente dai Cantoni e ulteriori offerte ordinate, come il traffico locale,
il carico autoveicoli ordinato dalla Confederazione,
le attività accessorie;
conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni;
conto di previsione: il conto contenuto nell’offerta presentata che documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, al rinnovo, all’ammortamento o al disinvestimento di attivi fissi.