Dopo aver consultato l’UFT, i Cantoni informano le imprese, al più tardi 12 mesi prima dell’inizio di un periodo di ordinazione, in merito ai mezzi finanziari a disposizione per il traffico regionale viaggiatori, invitandole a presentare un’offerta. Nel contempo i Cantoni comunicano alle imprese come deve essere modificata l’offerta da garantire. Per le imprese attive sul piano intercantonale i Cantoni coordinano le loro prescrizioni.
Se i committenti intendono modificare l’offerta da garantire in modo tale che un’impresa sia obbligata a rielaborare sostanzialmente il piano d’esercizio, devono informarne l’impresa al più tardi tre anni prima dell’introduzione della nuova offerta.
Se le imprese invitate a presentare un’offerta non intendono presentarla, devono comunicarlo ai committenti entro un mese.
Per le offerte messe a concorso secondo l’articolo 32 LTV le imprese sono tenute a inoltrare un’offerta per le linee interessate prima della scadenza della convenzione sugli obiettivi.
Prima dell’inoltro dell’offerta i committenti possono richiedere alle imprese un’offerta indicativa. Questa serve a pianificare l’offerta da garantire e non è vincolante.