Per quanto sia necessario per proteggere i viaggiatori, gli impiegati, le merci trasportate, l’infrastruttura e i veicoli e per garantire un esercizio regolare, le imprese di trasporto dispongono di organi di sicurezza.
Gli organi di sicurezza sono di due tipi: il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti.
La polizia dei trasporti si distingue dal servizio di sicurezza per:
i compiti aggiuntivi (art. 3 cpv. 2);
i poteri aggiuntivi (art. 4 cpv. 2);
l’obbligo di prestare giuramento (cpv. 5); e
l’obbligo di portare l’uniforme (cpv. 6).
Le imprese di trasporto impiegano gli organi di sicurezza in funzione della situazione di pericolo.
Il personale della polizia dei trasporti deve prestare giuramento.6
Di norma, la polizia dei trasporti presta servizio in uniforme.
Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza.