La costruzione, il mantenimento e l’esercizio degli impianti secondo l’articolo 1 capoverso 2 soggiacciono alla vigilanza della Confederazione.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può estendere questa vigilanza alla costruzione, alla manutenzione e all’esercizio di altri impianti di trasporto in condotta, in quanto appartengano alla Confederazione o a un istituto federale.27