L’approvazione dei piani va rifiutata oppure, se basta una misura meno radicale, va concessa con condizioni restrittive o oneri:13
se la costruzione o l’esercizio dell’impianto ponesse in pericolo persone, beni o diritti importanti; in particolare, se vi fosse pericolo d’inquinamento delle acque o risultasse notevolmente pregiudicato il paesaggio;
se fosse perturbata un’opera pubblica esistente, ovvero impedita o notevolmente intralciata l’attuazione di un’opera progettata, quando un interesse pubblico prevalente esiga che siano rispettate;
se si opponga un interesse pubblico notevole alla creazione o alla tutela di quartieri d’abitazione o di zone industriali, fatto valere dal Cantone;
se è necessario alla sicurezza del Paese o al mantenimento dell’indipendenza o della neutralità della Svizzera, oppure a evitare una dipendenza economica contraria all’interesse generale del Paese;
quando l’impresa richiedente non soddisfa le condizioni dell’articolo 4, oppure
se altre cause imperative di diritto pubblico l’esigono.
L’approvazione dei piani non può essere né rifiutata né concessa con condizioni restrittive o oneri per ragioni diverse da quelle di cui al capoverso 1.15