In caso di incroci di una condotta o in generale di vicinanza di un impianto di trasporto in condotta ad altri impianti quali ferrovie, strade, altre condotte, canalizzazioni, cavi o linee aeree occorre adottare le necessarie misure di protezione nell’impianto di trasporto in condotta e negli altri impianti.
Art. 32 – Vicinanza ad altri impianti
Art. 32
Vicinanza ad altri impianti
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Misure di protezione e di sicurezza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.11.2025
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Art. 32 Vicinanza ad altri impianti In caso di incroci di una condotta o in generale di vicinanza di un impianto di trasporto in condotta ad altri impianti quali ferrovie, strade, altre condotte, canalizzazioni, cavi o linee aeree occorre adottare le necessarie misure di protezione nell’impianto di
- SR-Nummer
- SR 746.12
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.06.2021
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale