In casi particolari e per determinati impianti, l’autorità competente può prevedere altre scadenze.263
La frequenza delle ispezioni di impianti per gas liquefatto sui natanti immatricolati è disciplinata dalla direttiva della CFSL emanata in virtù dell’articolo 129 capoverso 6.264
La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti immatricolati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.265
Gli estintori e gli impianti di estinzione incendi devono essere verificati e la loro manutenzione effettuata periodicamente nei termini indicati dal fabbricante. Gli intervalli tra i termini non devono superare tre anni.266
Per le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive l’ispezione periodica ha luogo in acqua. L’autorità competente ha la facoltà di richiedere che l’ispezione di questi natanti si svolga a terra.267
Per tutti gli altri natanti l’autorità competente stabilisce se l’ispezione periodica si svolge a terra o in acqua.268