L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall’autorità competente.
Di regola, esso si compone:
sui battelli motorizzati d’una capacità di carico
fino a 1000 t
1 marinaio,
oltre 1000 t
2 marinai;
per i battelli rimorchiati
1 marinaio;
per i convogli spinti d’una capacità di carico complessiva
fino a 1000 t
1 marinaio,
oltre 1000 t
2 marinai.
Esso può essere aumentato:
se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;
se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;
se le installazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell’equipaggio fisso con una formazione adeguata;
se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.
Su battelli con una capacità di carico di meno di 350 t e in condizioni di buona visibilità durante il giorno è possibile rinunciare a un marinaio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il battello in questione naviga fra luoghi da cui è sempre possibile osservarlo. È possibile rinunciare al contatto visivo se vi è un altro modo adeguato per osservare in maniera affidabile la navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo;
il tempo di navigazione fra il luogo di partenza e il luogo d’arrivo non dura più di 45 minuti;
nel posto di governo il battello è equipaggiato con un apparecchio radioelettrico pronto all’uso che permette il contatto ininterrotto con un posto dell’impresa a terra, il quale è costantemente in servizio durante la navigazione del battello;
nel luogo d’arrivo del battello una persona si tiene pronta ad ormeggiare.411
Se le circostanze locali lo richiedono, l’autorità competente può imporre ulteriori oneri.412