I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso o impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1a.41
Non sono sottoposti a questa disposizione:
Sono inoltre esclusi dall’obbligo di contrassegno i natanti non destinati all’impiego professionale, sprovvisti di motore, la cui lunghezza dello scafo non supera 4 m, se navigano in acque correnti, canali, nella zona rivierasca interna o a una distanza massima di 150 m dai natanti che li accompagnano e:
dispongono di una valutazione della conformità di cui all’articolo 148j;
sono conformi alla norma SN EN ISO 6185-1, 2001, Battelli pneumatici – Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW45;
non sono dotati né di specchio di poppa né di fondo fissi; e
sono costituiti da più camere d’aria.46
I battelli di cui al capoverso 2 lettera a portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui al capoverso 2 lettere b–d e 2bis, in modo ben visibile, il nome e l’indirizzo del proprietario o del detentore.47