Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
Art. 26 – Battelli in stazionamento
Art. 26
Battelli in stazionamento
- 61 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 20154351). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).
- Percorso della struttura
- 2 Disposizioni relative alla circolazione 23 Segnalazione dei battelli
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2022
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Art. 26 Battelli in stazionamento 1 Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile per tutto l’orizzonte Nuova espr. giusta il n. I dell’O de
- SR-Nummer
- SR 747.201.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.11.1978
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale