La polizia notifica all’autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.
Art. 77c – Difetti dei natanti
Art. 77c
Difetti dei natanti
- Percorso della struttura
- 2 Disposizioni relative alla circolazione 29 Notifiche degli organi di polizia
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2022
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Art. 77c Difetti dei natanti La polizia notifica all’autorità di ammissione i natanti che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo. 2 Disposizioni relative alla circolazione / 29 Notifiche degli organi di polizia
- SR-Nummer
- SR 747.201.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.11.1978
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale