I battelli dell’Amministrazione possono essere noleggiati a terzi se:
vi é un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione;
i battelli e il loro equipaggiamento soddisfano le prescrizioni civili e i requisiti tecnici; e
è stato concluso un contratto scritto.13
I battelli dell’Amministrazione noleggiati devono essere condotti da persone in possesso di una licenza14 di condurre natanti federale o cantonale della categoria corrispondente.
Mediante il noleggio dei battelli dell’Amministrazione le unità amministrative non devono concorrenziare in misura eccessiva il settore privato.