La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d’acqua, nella misura in cui l’interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
Sull’ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.