Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, l’impresa di trasporto aereo o l’esercente dell’aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all’articolo 108b capoverso 2.
Al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza, il servizio di polizia cantonale competente può:
rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso;
chiedere informazioni al Servizio delle attività informative della Confederazione.
Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, e trattare tali dati, purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.328
Esso trasmette all’esercente dell’aeroporto e all’impresa di trasporto aereo i dati necessari all’emanazione della decisione di cui all’articolo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.329