Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.
Art. 13 – Autorizzazioni
Art. 13
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 13 Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di ae
- SR-Nummer
- SR 748.0
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.12.1948
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale