L’organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti:
prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC e la sottopone per approvazione all’UFAC;
istruisce i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità secondo le disposizioni dell’UFAC;
esamina i responsabili della sicurezza e gli altri collaboratori delle entità designati dall’UFAC per la formazione al termine della stessa;
presenta all’UFAC la richiesta di autorizzazione per gli istruttori;
rilascia alle persone secondo l’articolo 6 lettera j, su loro richiesta, una conferma della loro autorizzazione da parte dell’UFAC.
L’organismo di formazione esterno sottostà alla vigilanza dell’UFAC.
L’UFAC incarica soltanto un organismo di formazione che:
è indipendente da tutte le entità e non è esso stesso un organismo di controllo indipendente;
dispone di competenze nello svolgimento e nell’organizzazione di formazioni;
svolge la propria attività di formazione in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
dispone di personale con sufficiente formazione ed esperienza nei settori rilevanti della sicurezza aerea;
dispone di almeno un responsabile della formazione.