Ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA)
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
748.122 Ordinanza del DATECsulle misure di sicurezza nell’aviazione(OMSA)del 20 luglio 2009 (Stato 1° gennaio 2026) Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia,visti gli articoli 122a capoverso 4, 122b capoverso 1, 122c capoverso 1 e 122d dell’ordinanza del 14 novembre 1973RS 748.01 sulla navigazione aerea (ONA); in esecuzione del regolamento (CE) n. 300/2008 Re
- SR-Nummer
- SR 748.122
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
- Data del documento
- 20.07.2009
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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1Sezione 1: Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 1Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina, per le misure di sicurezza nell’aviazione secondo il regolamento (CE) n. 300/2008 in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e secondo il regolamento…
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1Sezione 2: Autorità competente e comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione
Art. 2 – Autorità competenteArt. 2 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 554…
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Art. 3 – Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazioneArt. 3 Comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione 1 Il comitato nazionale di sicurezza nell’aviazione (comitato) coordina le attività dei vari organismi che partecipano all’elaborazione e all’attuazione del programm…
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1Sezione 3: Obblighi degli esercenti di aeroporto, delle imprese di trasporto aereo e dei fornitori di servizi della sicurezza aerea
Art. 4 – Esercenti di aeroportoArt. 4 Esercenti di aeroporto 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeroporti secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di competenza d…
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Art. 5 – Imprese di trasporto aereoArt. 5 Imprese di trasporto aereo 1 Le misure volte a garantire la sicurezza degli aeromobili secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 300/2008 e l’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sono di compete…
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Art. 5a – Fornitori di servizi della sicurezza aereaArt. 5a Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). Forni…
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1Sezione 4: Autorizzazione
Art. 6Art. 6 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 21 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 798)…
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1Sezione 5: Organismo di controllo indipendente
Art. 7 – Attribuzione dell’incaricoArt. 7 Attribuzione dell’incarico 1 L’UFAC può incaricare un organismo di controllo indipendente di svolgere compiti di controllo presso le seguenti entità: a. agenti regolamentati per merci o posta di cui all’articolo…
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Art. 8 – Compiti e requisitiArt. 8 Compiti e requisiti 1 L’organismo di controllo indipendente adempie i seguenti compiti: a. verifica i requisiti applicabili alle entità e stila rapporti sulle verifiche svolte all’attenzione dell’UFAC; b. esamina…
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Art. 9 – Compiti del responsabile dell’ispezioneArt. 9 Compiti del responsabile dell’ispezione Il responsabile dell’ispezione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di controllo indipendente. È l’interlocutore per l’UFAC e in particolare: a…
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1Sezione 5a: Organismo di formazione esterno
Art. 9a – Attribuzione dell’incaricoArt. 9a Attribuzione dell’incarico 1 L’UFAC può incaricare un organismo di formazione esterno di formare i responsabili della sicurezza delle entità nonché gli istruttori. 2 L’UFAC può incaricare contemporaneamente dive…
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Art. 9b – Compiti e requisitiArt. 9b Compiti e requisiti 1 L’organismo di formazione esterno può adempiere in particolare i seguenti compiti: a. prepara una propria documentazione destinata alla formazione dei responsabili della sicurezza e di altr…
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Art. 9c – Compiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttoriArt. 9c Compiti e requisiti dei responsabili della formazione e degli istruttori 1 Il responsabile della formazione ha la responsabilità generale di tutte le attività dell’organismo di formazione esterno. È l’interlocut…
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1Sezione 6: Misure in caso di particolare minaccia
Art. 10Art. 10 1 In caso di una situazione generale di forte minaccia o su richiesta di un’impresa di trasporto aereo o di un esercente di aeroporto, l’UFAC può ordinare controlli di sicurezza supplementari per determinati vol…
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1Sezione 7: Assunzione dei costi
Art. 11Art. 11 1 Gli esercenti di aeroporto e le imprese di trasporto aereo sostengono i costi delle misure di sicurezza che devono adottare. 2 Eccezionalmente, la Confederazione può assumere una parte degli oneri e delle spes…
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1Sezione 8: Misure di sicurezza agevolate
Art. 12 – Esercenti di aeroportoArt. 12 Esercenti di aeroporto Gli esercenti di aeroporto a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in cui sian…
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Art. 13 – Imprese di trasporto aereoArt. 13 Imprese di trasporto aereo 1 Le imprese di trasporto aereo a cui l’UFAC accorda misure di sicurezza agevolate rispetto alle norme generali prevedono almeno: a. un organigramma dell’organizzazione di sicurezza in…
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1Sezione 8a: Disposizione penale
Art. 13aArt. 13a Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5541). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5…
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1Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 14 – Abrogazione del diritto previgenteArt. 14 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del DATEC del 31 marzo 1993 [RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021] sulle misure di sicurezza nell’aviazione è abrogata. [RU 1993 1382, 1999 2458, 2005 663 1021]
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Art. 15 – Entrata in vigoreArt. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.
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- 20.07.2009
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