I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati.
I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati.
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Art. 4 Pubblicazione della domanda e coordinamento 1 I Cantoni dispongono la pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati. 2 I Cantoni provvedono a coordinare i pareri dei loro servizi specializzati. Titolo secondo: Aerodromi / Capitolo 1: Gestione e costru