Il proprietario deve registrare la costruzione o modifica delle seguenti categorie di oggetti, a condizione che queste ultime non siano sottoposte all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 63, nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati di cui all’articolo 40a capoverso 2 LNA:
in una zona edificata, costruzioni o impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 60 m;
in una zona non edificata, costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei che raggiungono un’altezza pari o superiore a 25 metri oppure, nel caso delle gru mobili, a 40 m;
Gli oggetti che sottostanno all’obbligo di registrazione non devono essere misurati.