In singoli casi motivati, l’UFAC può autorizzare deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34.
Per i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m di altitudine sono ammesse soltanto le deroghe previste nell’articolo 26 capoverso 1.