La procedura d’ammissione si basa su quella prevista per l’ammissione di aeromobili (cap. 3, sez. 2) per:
le parti di aeromobile o gli equipaggiamenti che sono ammessi assieme al relativo tipo di aeromobile, motore o elica;
l’esame dell’integrazione in un aeromobile, motore o elica specifico di:
parti di aeromobile ed equipaggiamenti di cui all’articolo 16 lettera b,
parti standard conformemente all’articolo 16bis.