Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché a manuali di volo approvati e istruzioni di manutenzione vincolanti, devono essere approvate dall’UFAC; è fatto salvo il capoverso 4.121
I documenti necessari sono trasmessi all’UFAC prima dell’inizio dei lavori di modificazione.
Le riparazioni che non possono essere eseguite nell’ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.
Non sottostanno all’obbligo d’approvazione di cui ai capoversi 1–3 le modifiche standard e le riparazioni standard eseguite secondo la norma CS-STAN su aeromobili conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo D punto 21.A.90B lettera a numero 1 e sezione M punto 21.A.431B lettera a numero 1 del regolamento (UE) n. 748/2012122. A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).123