Il comandante prende, nei limiti delle prescrizioni legali, delle istruzioni date dall’esercente dell’aeromobile e delle regole riconosciute della navigazione aerea, tutte le misure acconce a tutelare gli interessi dei passeggeri, dell’equipaggio, degli aventi diritto al carico e del tenutario dell’aeromobile.
In caso di necessità, il comandante prende immediatamente tutte le misure occorrenti alla tutela della vita umana, dell’aeromobile e del carico.