Il mittente emette una lettera di trasporto aereo per il trasporto delle merci.
La lettera di trasporto aereo deve contenere:
l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
se i punti di partenza o di destinazione sono situati in Svizzera e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
l’indicazione del peso complessivo della merce trasportata.
La lettera di trasporto aereo è emessa in tre esemplari originali:
il primo originale è firmato dal mittente e porta l’indicazione «per il vet-tore»;
il secondo originale è firmato dal mittente e dal vettore e porta l’indicazione «per il destinatario»;
il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
4 La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
5 Al posto della lettera di trasporto aereo, il vettore può utilizzare supporti elettronici. In tal caso rilascia al mittente, su richiesta di quest’ultimo, una ricevuta di carico che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni menzionate al capoverso 2.
6 Quando vi sono più colli:
il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte qualora vengano utilizzati supporti elettronici.