Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce se il danno si è verificato durante il trasporto aereo.
La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare.10 In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.11
Il vettore non è responsabile se risulta che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva da uno o alcuni dei seguenti fatti:
natura o vizio intrinseco della merce;
imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
un evento bellico o un conflitto armato;
un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.
Il trasporto aereo ai sensi del capoverso 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. L’articolo 18 paragrafo 4 della Convenzione di Montreal si applica per analogia al periodo del trasporto.