1 Possono autorizzare eccezioni:
alle restrizioni previste all’articolo 27:
nel perimetro PSIA di un aerodromo: la direzione dell’aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo,
nel caso delle istituzioni d’esecuzione: il servizio cantonale competente,
nel caso delle zone militari: il Comando Operazioni, Centro di monitoraggio della situazione dell’esercito,
nel caso degli impianti di distribuzione (all’aperto) e delle sottostazioni del livello di rete 2 di approvvigionamento elettrico: i gestori competenti,
nel caso della stazione di compressione di Ruswil e della stazione di misurazione di Wallbach: i gestori competenti,
nel caso delle centrali nucleari e del deposito intermedio di Würenlingen: i titolari della licenza di costruzione o d’esercizio secondo la legge federale del 21 marzo 200315 sull’energia nucleare;
alle restrizioni previste all’articolo 28:
a una distanza inferiore a 5 km o in una zona geografica ridotta attorno a un aerodromo: la direzione dell’aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo,
in una CTR attiva: l’organo di controllo del traffico aereo.
Le eccezioni alle restrizioni previste agli articoli 27 lettera a e 28 possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.