Per gli aeromobili di cui all’articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.
L’esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica.
È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.