Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.
Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.
I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.
Il Consiglio federale può prevedere che:
alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;
le prestazioni del Servizio connesse alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.