I dati della Confederazione con valore archivistico destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale svizzero per archiviazione. I dati senza valore archivistico sono distrutti.
Se previsto dal diritto cantonale, i dati dei Cantoni destinati alla distruzione sono offerti all’autorità cantonale competente. Conformemente all’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 26 giugno 199823 sull’archiviazione, l’archiviazione dei dati dei Cantoni è di competenza dei Cantoni medesimi.