Il presente regolamento disciplina:
gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom;
la tassa di procedura ed emolumento per l’esame del caso da parte dell’organo di conciliazione secondo l’articolo 71 OPO.
Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.