Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all’UFCOM.
La ComCom assume a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.198
L’UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governanza di Internet.199
Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, nel suo ambito di competenza l’UFCOM può assegnare a organizzazioni che ne fanno richiesta aiuti finanziari che non sono concessi nel quadro di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.200
L’importo dell’aiuto finanziario dipende dall’importanza dell’organizzazione, del progetto o del provvedimento a tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l’aiuto.201