Non sottostanno al capoverso 1 ma possono essere messi in servizio ed esercitati soltanto se non mettono in pericolo le persone e i beni e non interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo:
messi in servizio ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica per al massimo 18 mesi;
messi in servizio ed esercitati esclusivamente dai beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d–f, i, k e l della legge del 22 giugno 200761 sullo Stato ospite, all’interno dei propri edifici o in un’area contigua.