(art. 49 cpv. 2 ORTV)
Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d’emissione superano 0.57 franchi per utente.18
Queste spese d’esercizio comprendono i costi sostenuti dall’emittente per:
il trasporto del segnale d’emissione dallo studio agli impianti di trasmissione;
l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasmissione;
l’affitto e l’ammortamento degli impianti di trasmissione.