(art. 41 cpv. 1 LRTV)
Le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono allestire:
un regolamento interno che definisca la ripartizione dei compiti e le responsabilità;
uno statuto redazionale; e
linee direttrici che descrivano le misure da prendere per adempiere il mandato di prestazioni.
Il DATEC può fissare nella concessione altri obblighi che garantiscano la pluralità delle opinioni e dell’offerta, la protezione dell’indipendenza redazionale o l’adempimento del mandato di prestazioni. Può segnatamente esigere l’istituzione di una commissione consultiva per i programmi o di un’organizzazione istituzionale rappresentativa nelle zone con una sola emittente con partecipazione al canone.
Il DATEC può vietare nella concessione la diffusione di determinati generi di trasmissioni che sono contrari all’adempimento del mandato di prestazioni.