Chiunque interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale, modificandone l’informazione genetica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.60
È parimenti punibile chi usa per un’impregnazione una cellula germinale il cui patrimonio genetico è stato artificialmente modificato, o un oocita impregnato, modificato nel medesimo modo, per l’ulteriore sviluppo fino a divenire un embrione.
Il capoverso 1 non è applicabile se la modificazione di cellule della via germinale è fenomeno concomitante, risultante inevitabilmente da una chemioterapia o da una radioterapia, oppure da un altro provvedimento medico al quale si sottopone una persona.