Su richiesta, l’autorità di vigilanza trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica i dati necessari alla valutazione di cui all’articolo 14a capoverso 2 lettera c della legge, nonché i dati di contatto dei titolari di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge.
Art. 14a – Valutazione
Art. 14a16
Valutazione
- 16 Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651).
- Percorso della struttura
- Capitolo 1: Autorizzazione Sezione 3: Autorizzazione e vigilanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.09.2023
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Art. 14a Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). Introdotto dal n. I dell’O del 21 giu. 2017, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 3651). Valutazione Su richiesta, l’autorità di vigilanza trasmette all’Ufficio federale della sanità pubblica i dati neces
- SR-Nummer
- SR 810.112.2
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 04.12.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale