Se il figlio soddisfa le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge e chiede informazioni sulle generalità del donatore di sperma, l’Ufficio ricerca l’indirizzo corrente di quest’ultimo. In tale contesto, l’Ufficio evita, nella misura del possibile, di rivelare il motivo della ricerca.
Le autorità federali, cantonali e comunali che possono fornire informazioni utili sono tenute a prestare assistenza all’Ufficio se esso ne fa richiesta.
L’Ufficio informa il donatore di sperma in merito al fatto che le sue generalità sono comunicate al figlio. Esso gli impartisce un termine adeguato per dichiarare se è disposto a incontrare il figlio.